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Notice: Undefined index: notifiche in /home/krlavoro.it/public_html/layout/top.php on line 277Il Lavoro Occasionale di tipo accessorio
La definizione e la norma
Per prestazione di tipo accessorio si intende l'attività lavorativa di natura occasionale, non subordinata, resa da particolari soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti non entrati ancora nel mondo del lavoro ovvero da soggetti che ne stanno uscendo.
Questa tipologia contrattuale è nata al fine di diminuire il lavoro sommerso e favorire l'inserimento di fasce più deboli nel mondo del lavoro.
L'istituto delle prestazioni occasionali accessorie, disciplinato dagli articoli 70-74 del D. L.vo n. 276/2003, è stato modificato da alcune disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005, dalla legge 6 agosto 2008, N. 133 e dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
Caratteristiche
Le prestazioni di lavoro accessorio sono quelle attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
I soggetti destinatari
In tutti i settori e per qualsiasi attività possono svolgere attività di lavoro accessorio i seguenti soggetti:
Nelle aziende, operanti nel settore agricolo, con volume d’affari superiore a 7.000 euro per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale possono svolgere attività di lavora accessorio:
Nelle aziende, operanto nel settore agricolo, con volume d’affari inferiore a 7.000 euro per lo svolgimento di qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale possono svolgere attività di lavoro accessorio:
E’ consentito il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte dei committenti pubblici.
A decorrere dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare può ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell’impresa), con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000,00 euro netti (2.666,00 € lordi) per prestatore, nell’anno solare, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti. L’impresa familiare può utilizzare tutte le categorie di prestatori, inclusi i familiari, purchè non facciano parte del nucleo costitutivo dell’impresa.
Aspetti procedurali
Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornerà periodicamente il valore nominale dei buoni. La determinazione del valore del buono discende:
Effettuata la prestazione accessoria, il lavoratore presenta i buoni ricevuti al concessionario, il quale:
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