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Notice: Undefined index: notifiche in /home/krlavoro.it/public_html/layout/top.php on line 277La definizione e la norma
Al fine di garantire le parti stipulanti e di ridurre il contenzioso che potrebbe nascere tra azienda e lavoratore, in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro, è stato introdotto dall'art. 75 del D. Lgs. N. 276/2003 un nuovo strumento amministrativo: la certificazione dei contratti di lavoro.
L'art. 76 del predetto decreto legislativo, che prevedeva solo la certificazione di alcuni tipi di contratti di lavoro (lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, lavoro a progetto, di associazione in partecipazione) è stato, poi, completamente sostituito prima dall'art. 18 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e, successivamente, dall’art. 30, comma 4 della legge n. 183 del 4/11/2010 che ha esteso a tutte le tipologie di contratti di lavoro la possibilità di avvalersi della certificazione del contratto.
Con la circolare 15 dicembre 2004, n. 48 il Ministero del lavoro ha dato indicazioni in merito alla costituzione delle Commissioni e all'iter procedurale per la certificazione ed ha fornito, in via provvisoria, appositi modelli per il procedimento e una bozza di regolamento interno con le linee guida alla certificazione.
L'INPS, con circolare n. 71 del 1° giugno 2005, ha esaminato, poi, diversi aspetti relativi alla procedura di certificazione dei rapporti di lavoro prevista dagli articoli compresi tra il 75 e l'84 del D. L.vo n. 276/2003.
Caratteristiche
Gli organi di certificazione
Il contratto di lavoro può essere sottoposto a certificazione presso le Commissioni di certificazione che vengono istituite da:
Costituzione e composizione degli organi di certificazione
Il Decreto interministeriale 14 giugno 2004 ha istituito l'Albo informatico delle commissioni di certificazioni universitarie, presso le università statali e non statali, legalmente riconosciute e presso le fondazioni universitarie. Per ottenere la registrazione all'Albo delle Commissioni di certificazione le università devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 76, commi 1 e 2, del Decreto legislativo e del predetto Decreto interministeriale. La responsabilità dell'Albo è affidata al Direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvede alla tenuta dell'Albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e, infine, al rilascio, dietro richiesta, del certificato di iscrizione.
L'iscrizione all'Albo avviene previo invio, con raccomandata, dell'istanza sottoscritta dal presidente della Commissione, corredata da un floppy-disk, contenente tutta la documentazione prodotta. La registrazione avviene nei 30 giorni successivi, a seguito della verifica di quanto è stato trasmesso. Alla domanda dovrà essere allegato un documento dettagliato contenente:
Nei cinque giorni che seguono la ricezione della domanda, la Direzione generale deve esigere dal soggetto richiedente, anche mediante posta elettronica, il tipo di studi e gli elaborati specifici necessari ai fini dell'iscrizione.
Con cadenza semestrale le commissioni di certificazione sono tenute a presentare una relazione sull'attività di certificazione svolta, sulle eventuali modificazioni nella propria struttura organizzativa e, su richiesta, entro i quindici giorni successivi al semestre di riferimento, tutti gli ulteriori studi ed elaborati specifici relativi alla qualificazione dei rapporti di lavoro.
Tutte le comunicazioni e i documenti trasmessi alla Direzione Generale vengono da questa tenuti e catalogati garantendone l'accessibilità. Tale documentazione sarà, inoltre, utilizzata per la definizione di codici di buone pratiche e indici presuntivi ai sensi degli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003.
L'istituzione di ulteriori commissioni di certificazione
Con Decreto 21 luglio 2004 sono state istituite le commissioni di certificazione presso le Direzioni Provinciali del lavoro - Servizio Politiche del lavoro e presso le Province.
La Commissione presso la Direzione Provinciale del lavoro è costituita da:
La Commissione presso la Provincia è composta da:
Alle riunioni delle Commissioni, perchè risultino valide, devono essere presenti tutti i soggetti indicati sopra.
Per ogni seduta deve essere fatta comunicazione del calendario della seduta e delle relative pratiche all'INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.
Le Commissioni possono stipulare, inoltre, una convenzione per la costituzione di una Commissione unitaria di certificazione che ne stabilirà modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto della normativa vigente.
La procedura di certificazione
Il decreto del Ministero del Lavoro del 21 luglio 2004 ha stabilito le modalità di funzionamento delle commissioni di certificazione che presuppongono la presentazione di un'istanza volontaria redatta su apposito modulo, in carta da bollo sottoscritta da entrambe le parti: datore di lavoro e lavoratore, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.
Le procedure da seguire per la certificazione dovranno essere concordate in sede di costituzione delle singole commissioni, nel rispetto di un regolamento interno che va approvato dalle stesse e trasmesso al Ministero del Lavoro (in attesa della redazione dei codici di buone pratiche), ma anche nel rispetto di alcuni principi stabiliti direttamente dal decreto:
La Commissione verifica la correttezza del contratto di lavoro scelto dalle parti e può apportare delle modifiche o delle integrazioni.
Durante la valutazione del contratto, richiesta al fine di acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione al contratto di lavoro che si deve certificare, può essere richiesta la presenza delle parti entro la data e l'ora stabilite pena l'improcedibilità dell'istanza. Nell'ipotesi di improcedibilità dell'istanza le parti sono costrette a presentare una nuova domanda.
Le parti possono:
Quanto viene dichiarato dalle parti e dalla Commissione in relazione all'attività svolta deve essere verbalizzato nel provvedimento finale di certificazione.
Viene, pertanto, redatto l'atto di certificazione che ha natura di "provvedimento amministrativo". L'atto di certificazione deve contenere:
Esso, oltre a contenere gli elementi sopra menzionati, deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonchè le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate, e deve essere sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della Commissione. Una copia dell'atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
In caso di diniego di certificazione, è possibile , solo se fondata su presupposti e motivi diversi, la presentazione di una successiva istanza davanti allo stesso o a diverso organo.
Una volta, invece, certificato il contratto di lavoro, lo stesso viene conservato presso l'Ente certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto.
Efficacia giuridica della certificazione
Le parti o i terzi (identificabili, in linea di massima, negli istituti previdenziali) hanno la possibilità di ricorrere contro l'atto che ha qualificato in un certo modo il rapporto.
Prima di presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione, le parti o terzi devono preventivamente e obbligatoriamente rivolgersi alla commissione di certificazione che ha rilasciato l'atto di certificazione per un tentativo di conciliazione (ex art. 410 del Codice di procedura civile). Se l'esito del tentativo di conciliazione presso la Commissione di Certificazione è negativo, si fa ricorso al Giudice del Lavoro competente per territorio. Si fa ricorso al Giudice del lavoro:
Nel caso in cui il giudice accerti un'errata qualificazione del contratto di lavoro, l'accertamento giudiziale ha efficacia dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. Se viene accertata la difformità tra programma concordato ed effettiva realizzazione, la sentenza ha effetto dal momento in cui è stata accertata la difformità.
Il comma 5, dell'art. 80 del D. Lgs. 276/03, prevede la possibilità di ricorrere contro l'atto di certificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, solo in caso di violazione del procedimento di certificazione e per eccesso di potere, posti in essere dalla commissione di certificazione.
Altre tipologie di certificazioni
La procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento interno delle cooperative (art. 83 D. Lgs. 276/2003), relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori. In questo caso l'organo certificatore è una commissione specifica istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o la Provincia. Essa è presieduta da un presidente indicato dalla Provincia e da rappresentanti delle associazioni di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.KRLAVORO |
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